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STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE per il COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
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ART. 1 - DENOMINAZIONE
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Da parte dei Comuni di Ala, Borgo Valsugana,
Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda,
Rovereto, Tione di Trento e Trento e' costituita l'Associazione
culturale denominata "ASSOCIAZIONE per il COORDINAMENTO
TEATRALE TRENTINO" avente sede legale presso il Municipio del
Comune di Pergine Valsugana. |
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ART. 2 - OGGETTO SOCIALE
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L'Associazione per il Coordinamento Teatrale
Trentino (che verrà d'ora in poi identificata semplicemente come
"Coordinamento" oppure con la sigla "C.T.T." )
si propone di :
-
a) favorire l'organizzazione dell'attività
teatrale ed il coordinamento della stessa nella Provincia di
Trento;
-
b) raccogliere elementi e dati che permettano di
soddisfare le esigenze della popolazione nei molteplici aspetti
dell'arte teatrale;
-
c) intervenire nei campi della produzione
teatrale, di altri generi spettacolari anche se non riconducibili
alla forma teatrale (balletto, opere, cinema, ecc.), e di altre
iniziative culturali non riconducibili alla forma-spettacolo
(seminari, mostre, laboratori, corsi di perfezionamento, concorsi,
pubblicazioni, ecc.) nonché effettuare servizi e consulenze per
soci o per terzi in conformità ed aderenza agli scopi e finalità
previsti dal presente statuto;
-
d) collaborare particolarmente con
il Teatro Stabile di Bolzano, quale maggiore organismo produttore
di spettacoli teatrali nella Regione Trentino-Alto Adige e con
qualunque altra entità che dovesse assumere particolare rilevanza
nel settore della produzione o distribuzione di spettacoli
teatrali.
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ART. 3 - OBIETTIVI
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Il Coordinamento di propone il raggiungimento
dell'oggetto sociale mediante:
-
a) l'organizzazione di un circuito
invernale di teatro primario coinvolgendo, in via principale,
tutti i Comuni soci;
-
b) sensibilizzare la diffusione di spettacoli
teatrali nei vari gradi della scuola promuovendo degli appositi
circuiti e/o altri progetti formativi;
-
c) essere al servizio dei
Comuni aderenti, i quali nel quadro e contesto della
programmazione di attività teatrale in genere, possono fare uso
della sua organizzazione per allestire manifestazioni finalizzate
e ritenute idonee alla crescita culturale, nonché attività di
spettacolo e promozioni varie, dietro rimborso delle relative
spese.
I rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici e/o
soggetti privati, saranno formalizzati, di norma, mediante la
sottoscrizione di apposite convenzioni o protocolli d'intesa. Il
Coordinamento si riserva la facoltà di partecipare in qualità di
socio con dei propri rappresentanti in altre Associazioni o
Consorzi o Enti diversi a carattere provinciale o extraprovinciale
aventi finalità affini o complementari, nel caso lo ritenga
opportuno ed utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali. L'attività del Coordinamento non e' diretta a
scopi di lucro. |
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ART. 4 - SOCI
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Il Coordinamento è costituito da soci
fondatori e da soci ordinari. Sono soci fondatori del
Coordinamento i Comuni di Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine
Valsugana e Tione di Trento. Sono soci ordinari del Coordinamento:
-
a) qualsiasi altro Comune della Provincia di Trento che svolga o
si proponga di svolgere in modo continuativo un'attività teatrale
primaria. I Comuni, siano essi soci fondatori o soci ordinari,
partecipano al Coordinamento con due rappresentanti;
-
b) Federazioni, a carattere provinciale, di altre realtà che
svolgono unicamente o prevalentemente attività teatrale. Le
Federazioni possono partecipare al Coordinamento con un
rappresentante.
La richiesta di ammissione a socio ordinario deve
essere fatta per iscritto ed essere accompagnata da formale
delibera dell'organo rappresentativo, che chiede l'adesione a
socio ed approva lo statuto del Coordinamento. L'ammissione a
socio ordinario viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la
maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria. Il socio può,
in qualunque momento e senza necessità di motivazione, recedere
dall'Associazione. La dichiarazione di recesso dovrà essere fatta
per iscritto ed essere deliberata dallo stesso organo
rappresentativo che aveva chiesto l'adesione all'Associazione. Il
recesso avrà comunque effetto con l'esercizio sociale successivo
a quello di presentazione della dichiarazione di uscita dalla
compagine sociale, rimanendo il socio recedente impegnato per gli
obblighi relativi all'esercizio in corso. I soci che cessino
definitivamente la programmazione dell'attività teatrale o non
versino i contributi associativi eventualmente dovuti o danneggino
la reputazione del Coordinamento o, in qualsiasi modo, assumano
atteggiamenti concreti in contrasto con gli interessi e gli
indirizzi dell'Associazione, potranno venire esclusi dalla
compagine sociale con apposita delibera dell'Assemblea ordinaria
presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri
presenti all'Assemblea stessa. Analogamente si procederà quando
un simile atteggiamento dannoso e di aperto contrasto con
l'Associazione, dovesse venire assunto dai rappresentanti delle
Amministrazioni comunali o delle Federazioni associate. In questo
caso, però, la delibera di espulsione dall' Associazione del
rappresentante del Comune o della Federazione, che dovrà essere
presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri
presenti all'Assemblea ordinaria, dovrà essere preceduta da una
comunicazione scritta fatta all'organo amministrativo che ha
designato il rappresentante dissenziente, portando così,
ufficialmente a conoscenza il socio, del comportamento scorretto
del proprio rappresentante. I soci od i rappresentanti esclusi
possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla
comunicazione avuta. |
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ART. 5 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI
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La rappresentanza dei soci all'interno del
Coordinamento è costituita da:
-
a) due rappresentanti per ogni
Comune aderente al Coordinamento: il Sindaco del Comune che potrà
con proprio atto, delegare la rappresentanza a persona di sua
fiducia ed un rappresentante degli Enti o Associazioni culturali
locali che collaborino con il Comune stesso nella sua attività di
promozione teatrale o culturale; qualora un Comune disponga di
apposito ufficio preposto alla promozione culturale oppure
organizzi la stagione teatrale primaria avvalendosi di propria
struttura operativa, il secondo rappresentante potrà essere
scelto anche all'interno di detti apparati culturali comunali; il
secondo rappresentante comunale dovrà essere eletto con formale
delibera del Consiglio comunale;
-
b) un rappresentante di
Federazioni a carattere provinciale di altre realtà che svolgano
unicamente o prevalentemente attività teatrale.
Il Sindaco del
Comune o l'eventuale persona delegata in sua vece ed il
rappresentante degli Enti o Associazioni culturali locali come
specificata al punto a) del presente articolo, scadranno
dall'incarico alla scadenza del Consiglio comunale. Essi
rimarranno comunque in carica anche dopo detta scadenza, fino
cioè alla nomina dei nuovi rappresentanti. Durante il mandato i
rappresentanti delle Amministrazioni comunali potranno sempre
essere sostituiti dall'organo che li ha designati, mediante
comunicazione scritta di revoca della rappresentanza che dovrà
essere seguita da contestuale comunicazione scritta di nomina del
nuovo rappresentante. Il rappresentante delle Federazioni rimarrà
in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha
designato e potrà essere sostituito nel corso del mandato
mediante delibera di revoca e contestuale delibera di nomina del
nuovo rappresentante da parte dell'Ente designante. |
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ART. 6 - ORGANI
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Gli organi del Coordinamento sono:
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a) l'Assemblea dei soci;
-
b) il Consiglio direttivo;
-
c) il Presidente,
che sarà anche Presidente del Consiglio direttivo;
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d) il Collegio
dei Revisori dei Conti;
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e) il Collegio dei Probiviri.
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ART. 7 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
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I compiti dell'Assemblea ordinaria dei soci
sono:
-
a) eleggere il Consiglio direttivo;
-
b) eleggere i Revisori
dei conti di propria spettanza e prendere atto della designazione
espressa dalla Provincia autonoma; in mancanza di tale
designazione entro 60 giorni dalla richiesta, provvedere alla
nomina del membro mancante;
-
c) eleggere il Collegio dei Probiviri
e/o l'eventuale Arbitro di propria competenza;
-
d) approvare il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo; il conto consuntivo
dovrà esser approvato entro il 30 settembre di ogni anno;
-
e)
determinare la linea culturale e l'impostazione organizzativa del
Coordinamento;
-
f) esaminare e deliberare in merito alle richieste
di ammissione di nuovi soci al Coordinamento, secondo quanto
previsto dall'art. 4;
-
g) deliberare l'esclusione dalla compagine
sociale dell'Ente socio o dei suoi rappresentanti nei casi e con
le modalità previste dall'art. 4;
-
h) approvare eventuali
regolamenti interni;
-
i) deliberare, qualora lo si ritenga
necessario, la variazione del numero dei componenti il Consiglio
direttivo;
-
l) deliberare in merito alla partecipazione in altre
Associazioni od Enti e designare i propri rappresentanti, come
previsto dall'art. 3;
-
m) provvedere alla surroga dei componenti il
Consiglio direttivo dimissionari nel corso del mandato;
-
n)
deliberare su qualsiasi argomento che il Presidente o il Consiglio
direttivo ritenessero opportuno demandare all'Assemblea stessa.
L'Assemblea ordinaria, che è convocata dal Presidente con lettera
di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da spedire ai
rappresentanti dei soci come previsto dall'art. 5 lettera a) e b)
ed ai Revisori dei conti, almeno sette giorni prima la data
fissata, è valida in prima convocazione con la presenza dei due
terzi dei componenti l'Assemblea e delibera validamente con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea
stessa e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di
partecipanti e delibera validamente a maggioranza relativa dei
presenti qualunque sia il loro numero. La seconda convocazione
potrà essere indetta anche nello stesso giorno della prima,
purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia almeno
mezz'ora di differenza e l'ordine del giorno non cambi. Per
revocare e sostituire, durante il mandato, parte o tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la maggioranza
prevista per l'Assemblea straordinaria. L'Assemblea dei soci viene
convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, in primavera
ed in autunno, ed inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario
per il buon funzionamento dell'attività dell'Associazione.
L'Assemblea potrà altresì essere convocata mediante richiesta
scritta e motivata, rivolta al Presidente da almeno un terzo dei
soci. I rappresentanti impossibilitati ad intervenire alle
Assemblee, possono farsi rappresentare seguendo la seguente
procedura :
-
1) il Sindaco od il suo delegato, sottoscrivendo
apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di
convocazione, a favore del Sindaco o del suo delegato di altro
Comune socio; la delega, per essere valida, deve essere
sottoscritta dal Sindaco del Comune delegante;
-
2) i rappresentanti
degli Enti o Associazioni di cui all'art.5 lettera a),
sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato
all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco del proprio
Comune;
-
3) il rappresentante delle Federazioni di cui all'art. 5
lettera b), sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere
allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco o del
suo delegato di un Comune socio.
Ogni socio può essere portatore
di una sola delega. Dette disposizioni valgono sia per l'Assemblea
ordinaria che per l'Assemblea straordinaria. |
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ART. 8 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
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L'Assemblea straordinaria dei soci e'
indetta, con lettera di convocazione del Presidente che deve
contenere l'ordine del giorno ed essere spedita almeno sette
giorni prima la data fissata, ogni qualvolta :
-
1) ne faccia
richiesta almeno la maggioranza del Consiglio direttivo;
-
2) ne
facciano richiesta tanti membri pari ad almeno i due terzi dei
componenti l'Assemblea;
-
3) lo ritenga opportuno il Presidente.
L'Assemblea straordinaria delibera:
Per le modifiche dello statuto è
necessaria la presenza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea
ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Le proposte
di deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno, per
divenire operanti, essere approvate dai Consigli Comunali dei
Comuni soci e dall'organo deliberativo delle Federazioni socie. Le
delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del
patrimonio sociale, dovranno essere adottate con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. Le
deliberazioni di cui al punto b) del presente articolo, dovranno
essere ratificate dai Consigli comunali dei Comuni soci
dell'Associazione e dall'organo deliberativo delle Federazioni
socie, con le modalità di cui al comma precedente e verrà dato
corso alla deliberazione di scioglimento e devoluzione del
patrimonio, solo se si avranno tante ratifiche da parte dei
Consigli comunali e da parte delle Federazioni, da rappresentare i
tre quarti dei soci dell'Associazione. Se il Presidente, pur
richiesto ai sensi del presente Statuto, si rifiutasse di
convocare l'Assemblea straordinaria, la stessa potrà essere
validamente convocata dal Vice-Presidente Vicario o da uno dei
componenti del Consiglio direttivo. Anche l'assemblea
straordinaria potrà tenersi in seconda convocazione con le stesse
modalità previste per l'Assemblea ordinaria. |
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ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Il Consiglio direttivo è composto da cinque
membri, di cui due scelti tra i rappresentanti degli Enti
culturali eletti ai sensi dell'art. 5 lettera a) del presente
statuto. La composizione numerica del Consiglio direttivo potrà
comunque variare, con delibera dell'Assemblea ordinaria, nel caso
in cui il numero dei soci del Coordinamento fosse tale da rendere
opportuna una variazione quantitativa dei componenti del Consiglio
direttivo stesso, che dovrà, comunque, essere sempre espressa da
un numero dispari. Il Consiglio direttivo rimane in carica per
cinque esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo, che è convocato con lettera del
Presidente contenente l'ordine del giorno e che deve essere
spedita ai vari componenti ed al collegio dei revisori dei conti
almeno sette giorni prima la data fissata, ha competenza a
deliberare per ogni argomento di ordinaria amministrazione. In
casi di particolare urgenza la convocazione può anche essere
telefonica e con un preavviso di almeno due giorni. In particolare
al Consiglio direttivo spetta di:
-
a) eleggere il Presidente e i
due Vice-presidenti a scrutinio segreto nel proprio seno;
-
b)
designare l'eventuale coordinatore organizzativo ed amministrativo
fissandone i compiti;
-
c) approvare il programma annuale di
attività e presentarlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
-
d) predisporre il bilancio preventivo per poi sottoporlo
all'approvazione dell' Assemblea ordinaria;
-
e) predisporre il
bilancio consuntivo entro il 15 settembre di ogni anno che,
accompagnato da apposita relazione, sarà prima sottoposto ai
Revisori dei conti e successivamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci assieme alle osservazioni dei Revisori;
-
f)
assumere e licenziare il personale nonché stipulare convenzioni
od accordi con collaboratori o consulenti;
-
g) deliberare sulle
azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle
transazioni;
-
h) deliberare su ogni altra materia di ordinaria
amministrazione. Qualora dovesse presentarsi la necessita, di
assumere decisioni di straordinaria amministrazione ma aventi
caratteristiche di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio
direttivo può sostituirsi all'Assemblea, salvo ratifica da parte
dell'Assemblea stessa da convocare entro 6 mesi dalla delibera del
Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera validamente
con la presenza del Presidente (o del suo delegato) e di un numero
di membri tale da rappresentare, complessivamente, almeno la
maggioranza dei componenti. In caso di parità, il voto del
Presidente (o del suo delegato ) sarà determinante.
Qualora il
Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ed utile, alle riunioni
del Consiglio stesso potranno partecipare, senza diritto di voto,
altre persone anche estranee al Coordinamento. |
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ART. 10 - IL PRESIDENTE
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I compiti del Presidente sono quelli di.
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a)
convocare e presiedere il Consiglio direttivo e le assemblee dei
soci;
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b) rappresentare il Coordinamento di fronte ai terzi;
-
c)
coordinare le varie attività;
-
d) dirimere eventuali controversie
interne al Coordinamento, dopo avere sentito il parere vincolante
del Collegio dei Probiviri;
-
e) curare che le deliberazioni delle
assemblee e del consiglio direttivo vengano eseguite.
E' facoltà
del Presidente delegare, per iscritto, le proprie attribuzioni ai
vice-presidenti o ad altro componente il Consiglio direttivo. |
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ART. 11 - IL VICE-PRESIDENTE
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I vice-presidenti collaborano con il
Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Lo sostituiscono
in caso di sua assenza o quando lo stesso ne sia impedito per
qualsiasi motivo. Le funzioni di Vice-Presidente Vicario in caso
di assenza od impedimento del Presidente, vengono esercitate dal
vice presidente con un'anzianità di carica maggiore e, nel caso
di pari anzianità, dal maggiore in età. |
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ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Il Collegio dei revisori dei conti è composto
da tre membri, di cui uno nominato dalla Provincia Autonoma di
Trento, e dura in carica per cinque esercizi sociali. I componenti
il collegio, che dovranno essere scelti fra persone con esperienza
in materia fiscale ed amministrativa, possono essere rieletti. I
Revisori, nella loro prima riunione, sceglieranno al loro interno
un Presidente. Il Revisori dei conti possono partecipare alle
sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Il Collegio
dei Revisori dei conti controlla la contabilità
dell'Associazione, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti
di carattere amministrativo e fiscale previsti da disposizioni
legislative. In particolare esamina il bilancio consuntivo e la
relazione che verrà loro trasmessa dal Consiglio direttivo ed al
quale sarà restituita, integrata da parere od osservazioni
scritte, affinché il tutto sia sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea dei soci. I Revisori, anche singolarmente, possono
compiere le verifiche che ritengono opportune per il corretto
espletamento del loro mandato presso gli uffici dell'Associazione,
in ordine all'andamento della gestione. |
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ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Il Collegio dei Probiviri è composto da tre
membri scelti fra persone di comprovata moralità dall'Assemblea
dei soci, che non siano amministratori o revisori
dell'Associazione. Restano in carica cinque anni e sono
rieleggibili. Hanno competenza su:
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a) eventuale ricorso per
l'esclusione dei soci o dei rappresentanti;
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b) interpretazione
clausole statutarie;
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c) controversie fra soci;
-
d) altre questioni
loro sottoposte dagli organi sociali o dai soci.
Il Collegio
decide quale arbitro amichevole compositore nelle forme
dell'arbitrato irrituale entro 30 giorni dalla richiesta. E'
validamente costituito con la presenza di tutti i membri e
delibera a maggioranza di voti. Se la controversia dovesse sorgere
fra organi sociali o fra soci e l'Associazione, la controversia
sarà risolta da un Collegio Arbitrale che sarà composto da tre
membri, che saranno però indicati uno ciascuno dalle parti in
causa ed il terzo di comune accordo; nel caso non si potesse
giungere alla nomina del terzo membro, questo sarà nominato dal
Presidente del Tribunale di Trento su apposita istanza. Il
Collegio Arbitrale così costituito deciderà seguendo la
procedura sopra descritta. |
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ART. 14 - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
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Il Coordinamento provvede al finanziamento delle
proprie attività mediante sovvenzioni pubbliche, incassi,
versamenti dei soci, servizi resi a terzi ed ogni altra entrata o
provento affluente a qualsiasi titolo al bilancio
dell'Associazione. I soci aderenti al Coordinamento si riservano
la facoltà di sopperire in parti uguali alle spese del
Coordinamento stesso, secondo un preventivo proposto dal Consiglio
direttivo ed approvato dall'Assemblea. |
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ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE
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L'esercizio sociale non coincide con l'anno
solare ma ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina il 30
giugno dell'anno successivo. |
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ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
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Il presente Statuto potrà essere modificato,
qualora se ne riscontrasse l'opportunità o la necessità, secondo
la procedura di cui all'art. 8. In caso di scioglimento del
Coordinamento, l'eventuale residuo netto patrimoniale sarà
devoluto alla Provincia Autonoma di Trento per essere destinato a
istituzioni con finalità analoghe.
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